AUTO AZIENDALE E FRINGE BENEFIT 2026: COSA CAMBIA CON IL DECRETO OMNIBUS

auto aziendale e fringe benefit 2026

Auto aziendale e fringe benefit 2026: cosa cambia con il Decreto Omnibus

 

La gestione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti e amministratori richiede dal 2026 ancora maggiore attenzione.  

 

Il Decreto Omnibus è infatti intervenuto nuovamente sulla disciplina fiscale dei fringe benefit relativi ai veicoli aziendali, modificando alcuni criteri di determinazione del valore imponibile e coordinando le nuove regole con i regimi transitori già previsti. 

 

Per stabilire quale disciplina applicare non è quindi sufficiente conoscere il modello dell’auto: occorre ricostruire correttamente le date di ordine, immatricolazione, consegna e assegnazione del veicolo, oltre alla tipologia di alimentazione e, nei casi in cui continua ad applicarsi il precedente regime, alle emissioni di CO₂.

 

Una ricostruzione non corretta può determinare un fringe benefit sottostimato o sovrastimato, con effetti sull’imponibile fiscale e contributivo, sui cedolini paga, sui conguagli e sulla Certificazione Unica.   

 

1. Come si calcola il fringe benefit dell’auto aziendale

2. Il regime basato sulle emissioni di CO₂

3. Le nuove percentuali per le auto aziendali

4. Cosa cambia dal 2026 con il Decreto Omnibus

5. La clausola di salvaguardia per i veicoli già ordinati

6. Le nuove maggiorazioni legate all’età del veicolo

7. Accessori e allestimenti: cosa cambia

8. Cosa deve verificare l’azienda

9. Come gestire correttamente il fringe benefit

 

 

Come si calcola il fringe benefit dell’auto aziendale

 

Quando un’autovettura aziendale viene concessa al lavoratore in uso promiscuo, quindi sia per esigenze lavorative sia per utilizzo personale, il beneficio deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi.  

 

Il calcolo parte, in via generale, da una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, alla quale viene applicato il costo chilometrico individuato annualmente dalle tabelle ACI.  

 

La formula di riferimento è:

Fringe benefit annuo = 15.000 km × costo chilometrico ACI × percentuale applicabile  

 

Dal valore così ottenuto devono essere sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente o da questo corrisposte per l’utilizzo del veicolo.   La percentuale da applicare varia però a seconda del regime fiscale nel quale rientra l’auto.    

 

 

Il regime precedente basato sulle emissioni di CO₂

 

Per i veicoli ai quali continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, il valore del fringe benefit dipende dalla quantità di CO₂ emessa dal veicolo.

 

Emissioni CO₂Percentuale applicabile
Fino a 60 g/km25%
Oltre 60 e fino a 160 g/km30%
Oltre 160 e fino a 190 g/km50%
Oltre 190 g/km60%

Il regime continua a trovare applicazione, tra gli altri casi previsti dalla normativa transitoria, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.  

 

Con il Decreto Omnibus viene inoltre estesa la clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi al dipendente entro il 31 dicembre 2025.    

 

 

Le nuove percentuali per le auto aziendali

 

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato profondamente la tassazione delle auto aziendali in uso promiscuo, introducendo un sistema basato principalmente sulla tipologia di alimentazione.  

 

Le percentuali previste sono:  

 

Tipologia di veicoloPercentuale
Veicolo esclusivamente elettrico10%
Veicolo ibrido plug-in20%
Generalità degli altri veicoli50%

 

Il sistema favorisce quindi le vetture completamente elettriche e le ibride plug-in, mentre per la generalità delle altre motorizzazioni viene applicata la percentuale del 50%.  

Anche in questo caso, la percentuale viene applicata all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI.    

 

 

Cosa cambia dal 2026 con il Decreto Omnibus

 

Il Decreto Omnibus interviene sull’articolo 51, comma 4, del TUIR e modifica nuovamente la disciplina a partire dal 1° gennaio 2026

 

Una delle principali novità riguarda il ruolo della data di prima immatricolazione del veicolo

 

Dal 2026 questa data non rappresenta più, di per sé, il criterio utilizzato per individuare il regime fiscale applicabile alla nuova assegnazione. Diventa invece un parametro importante per determinare una specifica maggiorazione del fringe benefit legata all’anzianità del veicolo.  

 

Di conseguenza, per una corretta gestione delle auto aziendali è necessario analizzare congiuntamente più elementi: la data dell’ordine, l’assegnazione al dipendente, l’immatricolazione, l’alimentazione e l’eventuale presenza di accessori o allestimenti.    

 

 

Clausola di salvaguardia: quali auto mantengono il regime precedente

 

Uno degli interventi più importanti del Decreto Omnibus riguarda la clausola di salvaguardia.  

 

Il precedente regime basato sulle emissioni di CO₂ continua ad applicarsi: – ai veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024; – ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e successivamente concessi in uso promiscuo al dipendente entro il 31 dicembre 2025.  

 

Il Decreto Omnibus estende quindi la tutela precedentemente prevista, evitando che determinati veicoli già ordinati nel 2024 passino automaticamente al nuovo sistema di tassazione solo perché assegnati nel corso del 2025.    

 

 

Dal 2026 arriva una maggiorazione per i veicoli più datati

 Tra le novità più rilevanti introdotte dal Decreto Omnibus c’è anche una maggiorazione collegata all’anzianità del veicolo.  

 

Dal 2026, il valore determinato secondo le regole previste per il fringe benefit viene incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.  

 

Ad esempio, per un’autovettura immatricolata nel 2022, la maggiorazione scatterà successivamente al quinto anno secondo le modalità individuate dalla nuova disciplina.  

 

Questo significa che la data di prima immatricolazione assume una nuova rilevanza nella gestione fiscale delle auto aziendali, anche quando non è il parametro utilizzato per individuare il regime applicabile.    

 

 

Accessori e allestimenti: ulteriore maggiorazione del 5%

 

Il Decreto Omnibus interviene anche sulla presenza di accessori e allestimenti non ricompresi nel valore determinato dalle tabelle ACI.  

 

Dal 1° gennaio 2026, in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit viene incrementato del 5%.  

 

La nuova disciplina si applica anche ai veicoli che rientrano nella clausola di salvaguardia.  

 

Se il dipendente sostiene direttamente una quota per gli optional, occorre verificare anche l’impatto di tali somme sul valore finale del benefit.    

 

 

Auto assegnate nel 2025: attenzione al passaggio al 2026

Particolare attenzione deve essere prestata alle auto concesse in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nella clausola di salvaguardia.  

 

Secondo la disciplina ricostruita dal Decreto Omnibus, per questi veicoli le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2026.  

 

È quindi importante che le aziende riesaminino anche i veicoli già presenti nel proprio parco auto, evitando di concentrarsi esclusivamente sulle nuove assegnazioni effettuate nel 2026.    

 

 

Cosa verificare per ogni auto aziendale

 

Per individuare correttamente il regime fiscale e contributivo applicabile, è consigliabile effettuare un vero e proprio censimento delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.  

 

Per ciascun veicolo è opportuno verificare almeno:

– data della prima immatricolazione;

– data dell’ordine o del contratto di acquisto, leasing o noleggio; – data di consegna del veicolo all’azienda;

– data di assegnazione effettiva al dipendente;

– contratto o lettera di assegnazione;

– eventuale car policy aziendale;

– tipologia di alimentazione;

– emissioni di CO₂, quando ancora rilevanti per il regime applicabile;

– costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI;

– presenza di accessori o allestimenti;

– somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;

– eventuali precedenti assegnazioni del veicolo.  

 

Nel passaggio tra 2025 e 2026 possono convivere regimi differenti in funzione della storia del singolo veicolo.    

 

 

Perché è importante verificare il fringe benefit delle auto aziendali

 La compresenza di vecchie regole, nuove percentuali, clausole di salvaguardia e maggiorazioni rende oggi la gestione delle auto aziendali e del relativo fringe benefit particolarmente delicata. 

 

Una classificazione errata può incidere direttamente:

– sull’imponibile fiscale del dipendente;

– sull’imponibile contributivo;

– sui cedolini paga;

– sui conguagli di fine anno;

– sulla Certificazione Unica;

– sul costo complessivo sostenuto dall’azienda e dal lavoratore.  

 

Per questo motivo è opportuno verificare non soltanto le nuove assegnazioni, ma anche i veicoli già presenti nel parco aziendale.    

 

Hai auto aziendali assegnate a dipendenti o amministratori?  

 

Contattaci a paghe@ascompd.com: possiamo verificare insieme date, documentazione, caratteristiche del veicolo e modalità di assegnazione, individuando il corretto regime fiscale e contributivo applicabile e supportando l’azienda nella gestione del fringe benefit secondo la normativa vigente.    

 

Ascom Servizi Padova spa Padova,

15 settembre 2026